Art. 2.

      1. All'articolo 529 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Agli effetti della legge penale, si considerano ottenuti per motivi di studio gli scritti, i disegni, le immagini o altri oggetti comunque reperiti presso le biblioteche pubbliche, come definite dal secondo comma dell'articolo 528-bis».